Con ordinanza n. 8248 del 27 marzo 2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di liquidazione del danno da diffamazione, ha affermato che, con riguardo all’utilizzo, in ambito di liquidazione equitativa del danno, di parametri elaborati dalla giurisprudenza di merito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, da tempo ed in via generale, che, «nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo...
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