Con ordinanza n. 11514 del 3 maggio
2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che è indubbio
che l’esercizio del diritto di cronaca e di critica impone a chi lo esercita
non solo la rigorosa verità oggettiva ma anche l’astensione dall’impiego di
maliziose ambiguità e di espressioni potenzialmente fuorvianti per un lettore
in buona fede. Infatti la verità oggettiva non sussiste quando, pur essendo
veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri
fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il
significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da
sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o
sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false
rappresentazioni della realtà (Cass. civ., sez. III, 4 settembre 2012, n. 14822).
Anche la giurisprudenza penale ha da tempo chiarito che in tema di diffamazione col mezzo della...
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