News

Divieto di comportamenti inumani e degradanti: la Corte EDU sul rispetto della persona e della sua vita familiare

Autore: Nicole Di Giacomo
Data: 05 Dicembre 2023

Con sentenza del 5 dicembre 2023, relativa alla causa Ilerde & altri c. Turchia, la Seconda Sezione della Corte EDU si è pronunciata riguardo il rispetto del divieto - sancito dall’art 3 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali - di tortura e di trattamento disumano o degradante.

Nel caso in questione la Corte, rievocando i precedenti casi Vučković & altri c.Serbia ((obiezioni preliminari) [GC], n.17153/11, 25 Marzo 2014) e Gherghina c. Romania  ([GC], n. 42219/07, §§ 83-88, 9 Luglio 2015), che riassumono i principi generali in ipotesi di esaurimento dei mezzi di ricorso interno, ha ribadito che mentre l’art. 35 § 1 della Convenzione deve essere applicato senza un eccessivo formalismo, normalmente è richiesto che le denunce da avanzare alla Corte debbano prima essere portate davanti ai giudici nazionali competenti. Tuttavia il mancato esaurimento dei rimedi interni non può essere contestato al ricorrente se, nonostante l’inosservanza delle forme prescritte dalla legge, l’autorità competente ha comunque esaminato il contenuto della denuncia.

La Corte ha ribadito che affinché il diritto fondamentale di protezione contro la tortura e trattamenti disumani sia effettivo, è necessario che vi siano rimedi preventivi e compensativi complementari.

A tal fine è opportuno che gli Stati Parti prevedano, oltre al rimedio compensativo, un meccanismo effettivo per cessare prontamente tale trattamento; in caso contrario, la prospettiva futura di un risarcimento legittimerebbe una violazione grave dell’art 3 CEDU (Yarashonen c. Turchia, n. 72710/11, § 61, 24 giugno 2014).

Ai fini dell’esaurimento dei mezzi di ricorso interni di cui art. 35 della Convenzione, la Corte ha dichiarato che in mancanza di rimedi preventivi efficaci, l’uso di un rimedio compensativo dopo la cessazione dei trattamenti risulta un rimedio effettivo. (Bizjak c. Slovenia, n. 25516/12, § 28, 8 Luglio 2014; J.M.B.& altri c. Francia, n. 9671/15, 30 January 2020). Tuttavia se è stato previsto un rimedio preventivo, i ricorrenti in detenzione, per regola non possono essere esentati dall’obbligo di utilizzarlo (Sukachov c. Ukraine, n.14057/17, § 113, 30 Gennaio 2020).

La Corte ha rilevato che i principi generali in relazione al sovraffollamento erano stati recentemente stabiliti nel caso Muršić c. Croazia ([GC], n. 7334/13, §§ 137-41, 20 Ottobre 2016), in particolare quando lo spazio personale disponibile per un detenuto sia inferiore ai 3 mq della superficie degli alloggi condivisi nelle carceri, la mancanza di spazio personale è considerata una grave violazione dell’art 3 della Convenzione. (ibid., § 137).

L’onere della prova è a carico del convenuto Governo, il quale può confutare tale presunzione dimostrando in particolare che: la riduzione dello spazio personale entro i 3 mq fosse breve e occasionata; tali periodi erano accompagnati da una sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella; il richiedente sia stato confinato in una struttura di detenzione appropriata (ibid., § 138).

Infine, la Corte ha sottolineato che un detenuto, pur perdendo il diritto alla libertà, continua a godere di tutti gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui il rispetto della vita privata e familiare - ai sensi dell’art 8 della Convenzione - e dunque è necessario che qualsiasi limitazione di tali diritti sia giustificata. 

Ad ogni modo la Convenzione non garantisce ai detenuti il diritto di scegliere il loro posto di detenzione e il fatto che questi siano lontani dalle loro famiglie è una conseguenza inevitabile della privazione della libertà. Tuttavia detenere un individuo in un posto lontano a tal punto da rendere difficile o addirittura impossibile per i familiari poterlo visitare, è incompatibile con quanto stabilito dall’art 8 della Convenzione (Vintman c. Ukraine n. 28403/05, 23 ottobre 2014).

Approfondisci i tuoi argomenti preferiti

5% di Sconto
LIBRO
Penale
Processo Penale
Pubblicato il 28.03.2024
Luigi Alibrandi, Piermaria Corso
Disponibile anche in formato ebook
€ 42,75€ 45,00
Nuovo
LIBRO
Concorso magistratura
Tributario e Processo
Prevendita Disponibile dal 09.05.2024
Niccolò D’Andrea, Silvio D’Andrea, Alberto Marcheselli, Mauro Tortorelli, Massimo Scuffi
€ 141,55€ 149,00
Nuovo
LIBRO
Processo Penale
Pubblicato il 15.04.2024
Disponibile anche in formato ebook
€ 38,00€ 40,00
Nuovo
LIBRO
Processo Penale
Pubblicato il 15.04.2024
Disponibile anche in formato ebook
€ 42,75€ 45,00
Scopri le categorie più ricercate dai tuoi colleghi

Non perderti le novità!

Eventi

Estratti

News

Promozioni