ESAME AVVOCATO 2023: ecco come funzionerà!
E' ora possibile presentare la domanda in via telematica fino all'11 novembre.
Non si pone il profilo di alternanza delle materie: per esempio, scegliendo il penale nella prima prova non si preclude il fatto di sceglierlo anche per la seconda.
Vi riportiamo il testo per intero qui sotto del bando.
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Decreto 2 agosto 2023 - Sessione di esami per l’iscrizione negli albi degli
Avvocati – anno 2023
Il Ministro della Giustizia
DECRETA
Art. 1
(Indizione dell’esame)
1. È indetta per
l’anno 2023 la sessione dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio
della professione forense presso le sedi di Corti di appello di Ancona, Bari,
Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro,
Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia,
Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e
presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento.
Art. 2
(Oggetto dell’esame)
1. L’esame di
Stato si articola in una prova scritta e in una prova orale.
2. La prova
scritta viene svolta sui temi formulati dal Ministero della giustizia e ha ad
oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto
sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in materia scelta
dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto
amministrativo.
3. Il candidato
sceglie la materia predisponendo uno degli atti giudiziari dettati dal
presidente della commissione d’esame.
4. Per lo
svolgimento della prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della
dettatura del tema.
5. La prova orale
è pubblica, si svolge a non meno di 30 giorni di distanza dal deposito
dell’elenco degli ammessi presso ciascuna Corte di appello ed è articolata in
tre fasi.
6. La prima fase
ha ad oggetto l’esame e la discussione di una questione pratico-applicativa,
nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto
sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal
candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo.
Si applica, in quanto compatibile, l’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n.
31.
7. La seconda
fase verte sulla discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità
argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie scelte
preventivamente dal candidato, di cui una di diritto processuale, tra le
seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto
processuale civile e diritto processuale penale.
8. La terza fase
riguarda la dimostrazione della conoscenza dell’ordinamento forense e dei
diritti e doveri dell’avvocato.
9. Trovano
applicazione, in quanto compatibili e non espressamente derogate, le norme
previgenti dettate dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 per lo svolgimento
delle prove scritte, da riferirsi all’unica prova scritta, e della prova orale,
nonché quelle contenute nel decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31.
Art. 3
(Domanda di partecipazione all’esame)
1. La domanda di
partecipazione all’esame deve essere inviata per via telematica, con le
modalità indicate ai successivi numeri da 3 a 10, dal 3 ottobre 2023
all’11 novembre 2023.
2. Per
l’ammissione all’esame il candidato è tenuto al pagamento di complessivi euro
78,91 (settantotto/91), utilizzando la procedura di iscrizione all’esame, ove
nell’apposita sezione saranno presenti due istanze di pagamento digitale da
assolvere tramite la piattaforma PagoPA. La prima istanza di pagamento è
composta dalla tassa di euro 12,91 (dodici/91) e dal contributo spese di euro
50,00 (cinquanta), per un totale di 62,91 (sessantadue/91), la seconda istanza
riguarda il pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00 (sedici). Il mancato
pagamento entro la data di scadenza della domanda di partecipazione comporta
l’esclusione dalla procedura.
3. Il candidato
deve collegarsi al sito internet del Ministero della giustizia,
“www.giustizia.it”, alla voce “Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni” ed
effettuare la relativa registrazione, utilizzando unicamente l’autenticazione
SPID di secondo livello, la Carta di Identità Elettronica (CIE) o la Carta
Nazionale dei Servizi (CNS).
4. Il candidato
dovrà inserire nella sezione anagrafica le informazioni che lo riguardano,
indicando altresì la casella di posta elettronica personale dove riceverà le
comunicazioni. Il candidato è tenuto ad aggiornare tempestivamente i dati che
lo riguardano nel caso si manifestino variazioni rispetto a quelli comunicati,
procedendo all’aggiornamento della propria identità digitale (SPID, CIE o CNS)
e, successivamente, accedendo alla procedura per la modifica dei dati
anagrafici e la verifica dei nuovi dati.
5. La domanda di
partecipazione deve essere inviata utilizzando l’apposita procedura
informatica, resa disponibile dal 3 ottobre 2023 per la ricezione delle
domande; il candidato a seguito di accesso con le proprie credenziali SPID, CIE
o CNS, verrà guidato dalla procedura informatica all’accettazione dei dati per
la privacy e il trattamento dati e per la compilazione della domanda e, dopo
aver registrato in modo permanente i dati, procederà prima al pagamento delle
posizioni debitorie (PagoPA) e, successivamente, all’invio della domanda. Al
termine della procedura di invio verrà visualizzata una pagina di risposta che
contiene il collegamento al file, in formato .pdf, “domanda di partecipazione”.
Per la corretta compilazione occorre seguire le indicazioni contenute nella
maschera di inserimento delle informazioni richieste dal modulo. In
particolare, nel form è necessario selezionare la Corte di appello cui è
diretta la domanda, da individuarsi ai sensi dell’art. 45 della legge 31
dicembre 2012, n. 247. Il candidato deve altresì indicare il Consiglio
dell’ordine degli avvocati, tra quelli ricompresi nel distretto della Corte di
appello cui è diretta la domanda, che ha certificato, ovvero certificherà, il
compimento della pratica forense.
6. Con la
presentazione della domanda il candidato esprime l’opzione per le materie di
esame prescelte per la prova orale, tanto con riferimento alla prima, che alla
seconda fase, di cui all’art. 2, commi 6 e 7, del presente bando.
7. Ai sensi
dell’art. 19, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
possono presentare la domanda di ammissione all’esame di abilitazione
esclusivamente coloro che abbiano completato la prescritta pratica
professionale entro il giorno 10 novembre 2023.
8. Il candidato
che, alla data di presentazione della domanda, non abbia ancora completato la
pratica professionale, ma intenda completarla entro il giorno 10 novembre 2023,
deve dichiararlo nell’apposito campo visualizzato nel form della domanda.
9. Il candidato
dovrà procedere alla corretta compilazione di tutti i dati richiesti, quindi
procedere al pagamento delle relative pendenze e inviare la domanda di
partecipazione tramite il processo guidato dell’applicazione. All’indirizzo di
casella posta elettronica riceverà la notifica di presa in carico della
domanda. Nella propria area riservata il candidato avrà visione delle domande
inviate, dello stato dei pagamenti dovuti e della relativa ricevuta, delle
convocazioni alle prove, degli esiti delle prove e della certificazione di
presenza. Per ogni domanda inviata sarà presente il relativo pdf della domanda
e il codice a barre identificativo. In assenza del codice identificativo la
domanda verrà considerata non inviata. Il candidato è tenuto al salvataggio,
stampa e conservazione del pdf della domanda e del codice identificativo,
quest’ultimo da presentare nelle fasi successive la presentazione della
domanda.
10.Per tutte le
finalità dell’esame (esemplificativamente: condizioni di ammissione, dati dal
candidato, scelta delle materie sulle quali sostenere le prove orali) è valida
l’ultima domanda spedita per via telematica. Nel caso in cui il candidato,
prima della scadenza del bando, modifichi la propria domanda non è tenuto al
pagamento di una ulteriore imposta di bollo.
11.La procedura
di invio della domanda deve essere completata entro il termine di scadenza del
bando. La domanda si intende inviata quando il sistema genera la ricevuta
contenente il codice identificativo e il codice a barre, che è messa a
disposizione del candidato nella propria area riservata. In assenza di ricevuta
la domanda si considera come non inviata.
12.In caso di più
invii telematici, l’Ufficio prenderà in considerazione la domanda inviata per
ultima. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più
l’invio della domanda.
13.Tutte le
informazioni inerenti le diverse fasi della procedura di esame sono reperibili
accedendo all’area riservata. L’accesso ha valore di comunicazione. Le Corti di
appello non risponderanno a quesiti dei candidati relativi a informazioni
presenti nell’area riservata.
Art. 4
(Data di inizio delle prove)
1. La prova
scritta per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
per la sessione 2023 si svolgerà presso le sedi indicate nell’art. 1 dalle ore
nove antimeridiane del giorno 12 dicembre 2023.
Art. 5
(Modalità di sorteggio e abbinamento delle sedi per le correzioni della prova
scritta)
1. La commissione
centrale, entro il termine di 10 giorni dalla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande, procede ad abbinare mediante sorteggio le Corti
di appello, assegnando ogni Corte che dovrà correggere gli elaborati dei
candidati a quelle della sede della prova di esame di cui all'articolo 45, comma
3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Entro lo stesso termine la commissione
centrale comunica l’esito dell’abbinamento alle Corti d’appello.
2. Il sorteggio e
il conseguente abbinamento tra le sedi avvengono all’interno delle seguenti
fasce, contenenti sedi con un numero tendenzialmente omogeneo di candidati:
Fascia A
(Corti di appello di Roma, Napoli e Milano);
Fascia B
(Corti di appello di Bologna, Catanzaro, Palermo, Venezia);
Fascia C
(Corti di appello di Bari, Catania, Lecce, Torino, Salerno e Firenze);
Fascia D
(Corti di appello di Brescia, Genova, Ancona, Cagliari, L’Aquila, Messina,
Reggio Calabria);
Fascia E
(Corti di appello di Caltanissetta, Campobasso, Perugia, Potenza, Trento e
Trieste).
Art. 6
(Svolgimento dell’esame nella provincia autonoma di Bolzano)
1. I cittadini
della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la lingua tedesca nelle prove
di esame che si terranno presso la sezione distaccata in Bolzano della Corte di
appello di Trento.
Art. 7
(Svolgimento della prova orale)
1. Entro dieci giorni
dalla comunicazione dell’elenco dei candidati idonei, trasmesso a cura delle
varie Corti di appello abbinate, il Presidente di ciascuna Corte di appello che
esaminerà i candidati procede al sorteggio delle sottocommissioni dinnanzi alle
quali ogni candidato dovrà sostenere la prova orale, estraendo a sorte la
lettera dell’alfabeto che determinerà l’ordine di svolgimento della prova,
mediante l’applicativo gestionale fornito dalla Direzione generale dei sistemi
informativi automatizzati.
2. Completate le
operazioni di sorteggio, le sottocommissioni procedono con la predisposizione
dei calendari di esame.
3. Al termine
della fase di sorteggio e della predisposizione dei calendari verrà inserito
nell’area personale di ogni candidato, di cui all’articolo 3, il dato relativo
al luogo, alla data e all’ora di svolgimento della prova di esame, almeno 30
giorni prima della data stabilita. Il relativo inserimento vale a tutti gli
effetti come comunicazione nei confronti del candidato ai sensi dell’articolo
4, comma 5, del decreto-legge n. 13 marzo 2021, n. 31.
Art. 8
(Pubblicità delle sedute di esame e svolgimento della prova orale)
1. La prova orale
è sostenuta dinnanzi alla sottocommissione insediata presso la sede di cui
all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e può svolgersi
anche con le modalità di collegamento della commissione da remoto, ai sensi
dell’articolo 4, comma 2 e 3, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31.
2. La
determinazione in ordine all’eventuale svolgimento della prova orale con
collegamento da remoto è rimessa alle valutazioni di carattere organizzativo
dettate da ogni Presidente di Corte d’appello.
3. La pubblicità
delle sedute di esame, anche nel caso in cui le stesse si svolgano con modalità
di collegamento della commissione da remoto, è garantita mediante l’accesso e
la permanenza nei locali all’uopo adibiti dei candidati e di altri soggetti,
nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità di accesso e permanenza ai
locali disciplinati dalle disposizioni impartite dal Capo dell’Ufficio
giudiziario ove si svolge la prova e dal presidente della commissione.
4. L’accesso del
pubblico nell’aula è consentito, in ogni caso, esclusivamente dall’inizio della
discussione della prima fase dell’esame.
5. È sempre
consentita la partecipazione degli ispettori nominati con decreto del Ministro
della giustizia.
6. Il candidato
deve presentarsi presso la sede di svolgimento dell’esame orale 15 minuti prima
dell’orario di convocazione e può portare con sé una penna di propria
dotazione.
7. Nel caso di
svolgimento della prova con collegamento da remoto l’aula virtuale in cui si
svolge la prova orale a distanza è gestita dal Presidente della commissione o
da altro membro suo delegato.
8. All’orario
previsto per l’inizio della seduta, il Presidente apre l’aula virtuale per le
discussioni.
9. Durante lo
svolgimento della discussione il candidato deve mantenere attivi il microfono e
la telecamera; nel corso dell’esame non può essere utilizzata la messaggistica
istantanea della riunione.
10.Al termine
della discussione, i membri della commissione abbandonano l’aula virtuale usata
per l’esame e si ritirano in camera di consiglio, utilizzando una diversa aula
virtuale per decidere il voto da attribuire al candidato. All’esito della
deliberazione, i commissari si ricollegano all’aula virtuale usata per la
discussione e comunicano l’esito della prova.
11.Nel caso di
svolgimento dell’esame orale in presenza, al termine della discussione la
commissione si ritira in camera di consiglio e, all’esito della deliberazione,
comunica al candidato il risultato della prova.
Art. 9
(Durata della prova orale)
1. Fermo restando
quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, primo periodo del decreto-legge 13
marzo 2021, n. 31, l’effettiva durata complessiva della prova orale deve essere
determinata dalla sottocommissione secondo criteri di ragionevolezza ed equità.
Art. 10
(Valutazione dei candidati)
1. Per la
valutazione della prova scritta ogni componente della sottocommissione d’esame
dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi i candidati che
hanno conseguito un punteggio di almeno 18 punti.
2. Per la
valutazione della prova orale ogni componente della sottocommissione d’esame
dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di cui ai commi 6,
7 e 8 dell’art. 2 del presente bando.
3. Sono giudicati
idonei i candidati che ottengono nella prova orale un punteggio complessivo non
inferiore a 105 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in ciascuna
materia di cui al comma precedente.
Art. 11
(Candidati con disabilità e candidati con disturbi specifici di apprendimento -
DSA)
1. I candidati
con disabilità devono indicare nella domanda l’ausilio necessario, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, producendo la relativa
documentazione sanitaria. Per i predetti candidati la commissione provvede ai
sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. I candidati
con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), come definiti dall'articolo 1
della legge 8 ottobre 2010, n. 170, possono produrre, in allegato alla domanda
di ammissione all’esame, la relativa diagnosi, rilasciata ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e dell’accordo del
25 luglio 2012 tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano
recante “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici
di apprendimento (DSA)”, e possono richiedere, anche cumulativamente, gli
strumenti compensativi e/o i tempi aggiuntivi indicati nei commi seguenti,
sempre che rispondano a proprie necessità, opportunamente documentate.
3. Per la prova
scritta il candidato con DSA può chiedere:
a. tempi
aggiuntivi per la svolgimento della prova;
b. l'assegnazione,
ai fini dell'assistenza nella lettura e nella scrittura, di un incaricato della
commissione.
4. Per la prova
orale il candidato con DSA può chiedere:
a. l’applicazione
del 30% di tempo aggiuntivo per l’esame preliminare del quesito;
b. l'assegnazione,
ai fini dell'assistenza nella lettura e nella scrittura, di un incaricato della
commissione, al quale, in particolare, è demandata, nel corso dell'esame
preliminare del quesito, la lettura dei codici e la trascrizione, sui fogli
messi a disposizione, del quesito dettato dalla commissione, nonché degli
appunti e dello schema elaborati dal candidato, in preparazione della successiva
discussione orale;
c. la possibilità
di poter consultare una copia di stampa del quesito dettato dalla commissione;
d) la possibilità di ricorrere all'uso di un computer dotato di un
programma di videoscrittura e non connesso ad internet, messo a disposizione
dalla competente Corte d’appello, per la redazione degli appunti e dello schema
relativi all'esame preliminare del quesito, in preparazione della successiva
discussione orale.
4. Il candidato
con DSA può, inoltre, chiedere di sostenere la prova orale nell’ultimo giorno
previsto dal calendario per l’effettuazione delle prove orali da parte di tutti
i candidati.
5. L’adozione
delle misure di cui al terzo, al quarto comma e quinto comma è stabilita dalla
commissione d’esame, sulla scorta della documentazione presentata, almeno
quindici giorni prima dello svolgimento delle prove, dandone comunicazione al
candidato a mezzo email entro i successivi tre giorni.
6. Le istanze
motivate da situazioni sopravvenute alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande sono rivolte direttamente alla commissione
esaminatrice e regolate, per quanto compatibili, dalle disposizioni di cui ai
commi precedenti.
Art. 12
(Commissione e sottocommissioni esaminatrici)
d. Con successivi
decreti ministeriali saranno nominate la commissione e le sottocommissioni
esaminatrici di cui all’art.1-bis del decreto legge 21 maggio 2003, n. 112,
convertito in legge 18 luglio 2003, n. 180, all’art. 8 del decreto legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all’art. 47
della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all’art. 83 del decreto legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché all’art. 3 del
decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito in legge 15 aprile 2021, n. 50.
Art. 13
(Pubblicazione)
e. Il presente
decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2023
NIENTE PAURA!
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Fabrizio Colli, Fabrizio Ferri, Stefano Gennari