Con ordinanza n. 6553 del 12 marzo 2025, la prima sezione civile della
Corte di Cassazione, intervenendo in tema di trattamenti sanitari, ha affermato
che la legge italiana prevede già un procedimento partecipativo per la
formazione del consenso informato che, anche nel caso di mancanza o ablazione
della capacità della persona, non è demandato esclusivamente alla volontà del
rappresentante, il quale deve tenere conto della opinione della persona
interessata secondo quanto dispone dell’art. 3, L. n. 219/2017, comunemente
nota come legge sulle direttive anticipate di trattamento (legge DAT).
L’art. 3 della legge DAT dispone infatti che (comma 4) nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario,...
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