Con sentenza del 5 dicembre 2023, relativa alla causa F.S. c. Croazia, la seconda sezione della Corte EDU è tornata a pronunciarsi sulle garanzie procedurali – disciplinate dall’art. 1 § 1 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali – in caso di espulsione di stranieri per ragioni di sicurezza nazionale, in particolare sull’implicito diritto dell’interessato di accesso al fascicolo riservato contenente le motivazioni della decisione di espulsione e dei fattori di compensazione per eventuali limitazioni dei diritti procedurali.
La Corte, rievocando il precedente caso Muhammad e Muhammad c. Romania ([GC], n. 80982/12, §§ 125-57, 15 ottobre 2020) che riassume i principi generali sui diritti procedurali degli stranieri regolarmente soggiornanti in procedimenti di espulsione e riporta le parti rilevanti della Relazione esplicativa sul Protocollo n. 7 (v. ibid., §§ 67-68), ha ritenuto che l’art. 1 § 1 del Protocollo n. 7 richieda, in linea di principio, «che gli stranieri interessati siano informati degli elementi di fatto pertinenti che hanno condotto le autorità nazionali competenti a considerare che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale e che abbiano accesso al contenuto dei documenti e alle informazioni del fascicolo su cui tali autorità si sono basate per decidere l’espulsione.» (ibid., § 129).
Sebbene tali diritti non siano assoluti, eventuali limitazioni degli stessi non devono negare la tutela procedurale garantita dall'art. 1 del Protocollo n. 7 pregiudicando l'essenza stessa delle garanzie sancite da tale disposizione, perché «anche in caso di limitazioni, allo straniero deve essere offerta un’effettiva possibilità di far valere le ragioni contrarie all’espulsione ed essere tutelato contro l’arbitrarietà» (ibid., § 133). Le difficoltà derivanti da eventuali limitazioni dei diritti procedurali dello straniero ritenute debitamente giustificate dall'autorità indipendente competente alla luce delle particolari circostanze del singolo caso dovranno essere «sufficientemente controbilanciate da fattori di compensazione» (ibid., § 133).
La Corte ha individuato, dunque, alcuni fattori idonei a controbilanciare le limitazioni dei diritti procedurali dello straniero, come la pertinenza delle informazioni comunicate allo straniero e il suo accesso ai documenti su cui le autorità hanno basato la loro decisione, informazioni sullo svolgimento del procedimento e sui meccanismi nazionali in atto per controbilanciare la limitazione dei suoi diritti, come per esempio «la possibilità per lo straniero di farsi rappresentare da un avvocato, o anche da un avvocato specializzato in possesso delle autorizzazioni per accedere ai documenti riservati nel fascicolo che non sono accessibili allo straniero» o l’intervento di un’autorità indipendente nel procedimento (v. ibid., § § 147-56, in cui viene riportato un elenco esemplificativo di fattori che sarebbero in grado di controbilanciare adeguatamente le limitazioni ai diritti procedurali di cui all’art.1 § 1 del Protocollo n.7; si veda anche Hassine c. Romania, n. 36328/13, § 54, 9 marzo 2021).
Infine, la Corte ha sottolineato che questi fattori non devono essere necessariamente soddisfatti cumulativamente e che la valutazione della natura e della portata dei fattori di contro bilanciamento da applicare può variare a seconda delle circostanze di un dato caso (v. Muhammad e Muhammad, sopra citata, § 157).
LIBRO
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
CORSO VIDEO REGISTRATO
Gabriele Casartelli, Anna Lago