Con sentenza n. 9823 del 2 febbraio-7 marzo 2024, la seconda sezione
penale della Corte di Cassazione ha ribadito che non integra il reato di
estorsione la condotta del datore di lavoro che, al momento dell'assunzione,
prospetti agli aspiranti dipendenti l'alternativa tra la rinunzia a parte della
retribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, in quanto, pur
sussistendo un ingiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di
prestazioni d'opera sottopagate, non ricorre la prova che l'ottenimento di un
impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione
(Cass. pen., sez. II, 4 ottobre 2018, n. 21789).
Nell'affermare il principio la Suprema Corte ha spiegato che "Gli estremi del reato di estorsione ... non possono essere riconosciuti nel momento genetico del rapporto di lavoro, bensì soltanto nelle modalità di svolgimento di questo, giacché il diritto al lavoro del cittadino non può essere confuso con il...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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