Con sentenza n.
43531 del 28 giugno-26 ottobre 2023, la prima sezione penale ha affrontato la
questione della formazione del giudicato, quanto alla modalità di espiazione
della pena, a seguito della presentazione dell'istanza ex art. 95, D.L.vo n.
150 del 2022.
Secondo tale
norma - che detta disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle
pene detentive brevi - per ciò che qui interessa, «il condannato a pena
detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente
innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto (ndr
30 dicembre 2022, ex art. 6, D.L. n. 162 del 2022), può presentare istanza di
applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre
1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice
di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza».
Ne consegue che, già come imposto dalla chiara formulazione letterale...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
LIBRO
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Piermaria Corso
CORSO VIDEO REGISTRATO
VIDEOREGISTRAZIONE L’IMPATTO DELLE RIFORME NORDIO SUI REATI E SUL PROCESSO PENALE
Valerio de Gioia, Giuseppe Molfese