Con sentenza n. 4332 del 15 novembre 2024-3 febbraio 2025,
la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la norma di
cui all'art. 624-bis c.p. – che punisce chi si impossessa della cosa mobile
altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto, mediante
introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a
privata dimora o nelle pertinenze di essa – intende tutelare non solo la
privata dimora in sé ma anche i luoghi costituenti 'pertinenza di essa
(d'altronde, se essa avesse inteso circoscrivere la tutela alla sola privata
dimora sarebbe stata del tutto ultronea la previsione specifica relativa alla
pertinenza, che ove avesse presentato i requisiti della privata dimora sarebbe
rientrata già nel concetto appunto di privata dimora e non sarebbe quindi stata
necessaria l'aggiunta ad essa relativa, tenuto conto che si è in ambito penale
e non civilistico).
La nozione di pertinenza, valevole ai fini...
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