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Con sentenza n. 6787 del 14 gennaio-19 febbraio 2025, la terza sezione
penale della Corte di Cassazione ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale
che può dirsi consolidato, secondo cui l'integrazione probatoria disposta dal
giudice, ai sensi dell'art. 441, comma 5, c.p.p., può riguardare anche la
ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, atteso
che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono
costituiti dalla necessità, ai fini della decisione, degli elementi di prova di
cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori
estranei allo stato degli atti formato dalle parti (Cass. pen., sez. VI, 14
aprile 2021, n. 17360; Cass. pen., sez. IV, 20 maggio 2015, n. 34702; Cass. pen.,
sez. V, 9 gennaio 2015, n. 10096; Cass. pen., sez. V, 18 giugno 2014, n. 49568).
Tali arresti muovono dalla mutata natura del giudizio abbreviato nel
quale non assume più rilievo il consenso del Pubblico Ministero, né deve
ricorrere la condizione di ammissibilità della decisione allo stato degli atti.
Nel quadro delle modifiche apportate al giudizio abbreviato, non è
prospettabile in capo all'imputato il diritto ad essere giudicato sulla base
della piattaforma probatoria (allo stato degli atti) contenuta nel fascicolo
del Pubblico Ministero, senza che il giudice, ricorrendone le condizioni, possa
disporre, in qualsiasi momento della fase processuale, un'integrazione
probatoria che si renda necessaria per acquisire gli elementi necessari ai fini
della decisione. In altri termini, si è efficacemente sostenuto (Cass. pen., sez.
V, 18 giugno 2014, n. 49568), che la richiesta di giudizio abbreviato non
neutralizza i poteri officiosi del giudice cristallizzando, una volta ammesso
il rito, il materiale processuale in quello posto dal pubblico ministero a
fondamento dell'azione penale e i poteri integrativi officiosi del giudice. E,
quanto ai limiti, è stata superata una risalente giurisprudenza secondo cui,
nel giudizio abbreviato la facoltà del giudice di assumere anche d'ufficio gli
elementi necessari ai fini della decisione non è esercitabile con riguardo alla
ricostruzione storica del fatto e all'attribuibilità di esso all'imputato (Cass.
pen., sez. III, 16 giugno 2010, n. 33939; Cass. pen., sez. I, 14 luglio 2004,
n. 32099).
La giurisprudenza più recente ha costantemente affermato il principio secondo cui il potere officioso del giudice ben può, ove sia necessario per la decisione, riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, essendo l'unico limite quello della necessità per la decisione (da ultimo Cass. pen., sez. VI, 13 aprile 2021, n. 17360; Cass. pen., sez. V, 9 gennaio 2015, n. 10096).
Ed invero, il giudizio abbreviato non presuppone più come condizione per la sua ammissibilità la definizione del processo allo stato degli atti e neppure il consenso del pubblico ministero, con la conseguenza che l'accesso al rito non potrà mai essere rifiutato in presenza di carenze del quadro probatorio od istruttorio. In tale situazione, l'integrazione probatoria officiosa costituisce l'unica forma di bilanciamento rispetto alla inevitabilità del giudizio abbreviato, rimesso alla scelta unilaterale dell'imputato, ed essa non è condizionata alla sua complessità od alla lunghezza dei tempi dell'accertamento probatorio né è soggetta a limiti temporali e può dunque intervenire in qualsiasi momento e fase della procedura (Cass. pen., sez. VI, 23 gennaio 2009, n. 11558), ma costituisce corollario del principio della completezza delle indagini preliminari che costituisca il presupposto indefettibile anche nel giudizio abbreviato.
LIBRO
I codici penale e di procedura penale annotati con la giurisprudenza per l'esame di avvocato
Fabrizio Colli, Fabrizio Ferri, Stefano Gennari
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Gabriele Casartelli, Anna Lago