Con ordinanza n. 451 dell’8 gennaio 2024, la prima sezione
civile della Corte di Cassazione ha affermato che nella procedura per la
istituzione di un'amministrazione di sostegno, non esistono parti necessarie al
di fuori del beneficiario dell'amministrazione (Cass. civ., sez. I, 5 giugno 2013,
n. 14190); non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio
necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al Tribunale (Cass.
civ. 25 luglio 2014, n. 17032).
Nel rito, come da disciplina anteriore alla riforma operata con il D.L.vo n. 149/2022, trova luogo un procedimento camerale cui, secondo il disposto dell’art. 720-bis c.p.c. ratione temporis vigente, non sono neppure applicabili tutte le disposizioni del procedimento per interdizione, ma solo quelle espressamente richiamate e in quanto compatibili. La circostanza che alcuni parenti si siano costituiti in primo grado non comporta la necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti nel...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale