Gli accordi economici raggiunti dai coniugi in sede di separazione non sono, di per sé, vincolanti nel successivo giudizio di divorzio.
Con la sentenza n. 27533 del 22 ottobre 2026, la prima Sezione civile della Cassazione distingue infatti tra le pattuizioni che trovano la propria causa nella separazione, perché funzionali all’adempimento dei doveri di solidarietà coniugale, e i negozi patrimoniali autonomi che nella separazione trovano soltanto occasione.
Le prime possono essere superate dalla disciplina economica
del divorzio: il giudice deve accertare autonomamente la sussistenza dei
presupposti dell’assegno divorzile e non è vincolato dalle determinazioni
assunte dai coniugi durante la separazione. I negozi patrimoniali autonomi,
invece, continuano a essere regolati secondo le regole dell’autonomia privata e
restano sottratti, nel giudizio sullo status, al potere modificativo del
giudice.
In particolare, è priva di efficacia vincolante la clausola con cui...
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