Con sentenza n. 2054 del 3 dicembre 2024-17 gennaio 2025, la
terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la condizione
di affidamento per ragioni di educazione ed istruzione prevista per il reato di
atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, comma 1, n. 2, c.p.), attiene a
qualunque rapporto fiduciario, anche temporaneo o occasionale, che si instaura
tra affidante ed affidatario.
È quindi evidente che il minore, che non viene «affidato» al
singolo soggetto, ma all'istituto scolastico nel suo complesso, non può che
essere considerato sottoposto alla cura, istruzione e custodia di coloro che,
per la sussistenza del rapporto di impiego e la mansione rivestita, con gli alunni
instaurino un rapporto di mutua fiducia.
Come hanno infatti evidenziato le Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 16 luglio 2020, n. 27326) l'autorità «ha natura relazionale e presuppone un rapporto tra più soggetti, sostanzialmente caratterizzato dal fatto che colui che...
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