Con sentenza n. 6207 del 29 gennaio-14 febbraio 2025, la seconda
sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che la Corte
costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 628, comma 2, c.p., «nella parte in cui non prevede
che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo
quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione,
ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di
lieve entità».
Nel corpo della motivazione è stato affermato che «l'esigenza dell'attenuante in questione – in misura non eccedente un terzo, come vuole la regola generale dell'art. 65, comma 1, n. 3), c.p. – trova fondamento costituzionale anche nei principi di individualizzazione della pena e di finalità rieducativa della stessa», dato che «un trattamento manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto,...
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