Con ordinanza n. 11231 del 26 aprile 2024, la seconda sezione civile
della Corte di Cassazione ha affermato che, per stabilire se e in quali limiti
un determinato atto relativo a beni immobili sia opponibile ai terzi, deve
aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo
le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza
possibilità di equivoci ed incertezze, gli estremi essenziali del negozio ed i
beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il
contenuto del titolo che, insieme con la menzionata nota, viene depositato
presso la conservatoria dei registri immobiliari (Cass. civ., sez. II, 19
febbraio 2019, n. 4842; conf. Cass. civ., sez. II, 31 agosto 2009, n. 18892;
Cass. civ., sez. II, 25 marzo 1993, n. 3590; Cass. civ., sez. II, 27 giugno
1992, n. 8066; Cass. civ., sez. II, 14 ottobre 1991, n. 10774; nonché, in
termini analoghi, Cass. civ., sez. III, 1° giugno 2006, n. 13137).
L’unica fonte alla quale...
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