Con la sentenza n. 43186 dell’11 settembre-27 novembre 2024, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta in merito al delitto di scambio elettorale politico-mafioso.
Secondo il previgente testo normativo, il procacciamento di voti doveva avvenire «mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità». Il condizionamento del voto, dunque, doveva essere attuato attraverso l'impiego del c.d. "metodo mafioso": vale a dire, se non necessariamente mediante minacce o violenze fisiche, comunque sfruttando la capacità intimidatrice che promana dall'esistenza di tal genere di sodalizio, nella consapevolezza di questa capacità da parte della comunità sociale del territorio di riferimento. Questo implicava, in base alla giurisprudenza della Suprema Corte sedimentatasi negli anni, la necessità che il promittente fosse un intraneo alla cosca mafiosa ed agisse in...
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