Con ordinanza n. 19322 del 7 luglio 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che se è vero che, in materia di obblighi informativi nei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, la disciplina dettata dall’art. 23, comma 6, D.L.vo n. 58/1998, in armonia con la regola generale stabilita dall’art. 1218 c.c., impone all’investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l’inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l’intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l’investitore avrebbe desistito dall’investimento rivelatosi poi...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale