Con ordinanza n. 3759 del 14 febbraio 2025, la prima sezione
civile della Corte di Cassazione ha ricordato di essere intervenuta più volte sul
tema degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario in
applicazione dell'art. 21 e 23, D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, in combinato
disposto con gli artt. 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998,
esaminando l'argomento e pervenendo ad esiti interpretativi univoci e
consolidati, sotto i due distinti aspetti: a) dell'identificazione della latitudine
degli obblighi informativi medesimi; b) dell'atteggiarsi del riparto degli
oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale ove l'investitore lamenti
l'inadempimento di detti obblighi.
Sotto il promo profilo, anzitutto è consolidato il principio per cui l'informativa che l’intermediario deve rendere riguardo allo strumento finanziario oggetto di acquisto, ha una sua precisa autonomia e deve mantenersi distinta dalle valutazioni che l'intermediario è...
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