Con ordinanza n. 8353 del 23 marzo 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che, in materia di obblighi informativi nei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, valgono i seguenti principi: l’intermediario finanziario ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto, e cioè tale da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (Cass. civ. n. 17340 del 2008; Cass. civ. n. 22147 del 2010); l’assolvimento di tale obbligo, quindi, implica la formulazione, da parte dell’intermediario medesimo, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la specifica rischiosità (Cass. civ. n. 8089 del 2016; Cass. civ. n. 16861 del 2017; Cass. civ. n. 4727 del 2018); gli obblighi d’informazione che gravano sull’intermediario impongono la...
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