Con sentenza n. 4133 del 18 febbraio 2025, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui «quando sia dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2038 c.c.; i reciproci crediti vantati dalle parti, ove ne ricorrano i presupposti, possono compensarsi legalmente, ai sensi dell'art. 1243 c.c.» (Cass. civ., sez. I, 30 gennaio 2019, n. 2661), già enunciato con riguardo all'azione di nullità (Cass. civ., sez. I, 16 marzo 2018, n. 6664) e fatto oggetto anche in motivazione di ripresa in epoca successiva (Cass. civ,, sez. I, 27 agosto 2020, n. 17948) – in tempi più recenti è venuta affiancandosi una diversa impostazione...
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