Con ordinanza n. 303 del 7 gennaio 2026 (decisa il 17 dicembre 2025), la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sui presupposti e sui limiti della revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell’art. 9 della L. n. 898/1970, soffermandosi in particolare sul corretto metodo di valutazione delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali dedotte a fondamento della domanda di modifica dell’assegno divorzile e del contributo per il mantenimento dei figli.
La vicenda trae origine dal
ricorso proposto da un ex coniuge che aveva chiesto la riduzione
dell’assegno divorzile e la rimodulazione delle spese straordinarie per le
figlie, deducendo un significativo decremento della propria capacità reddituale
conseguente al collocamento in pensione.
La Suprema Corte ha statuito innanzitutto che i provvedimenti adottati in sede di divorzio sono assistiti da un giudicato rebus sic stantibus, il quale consente la loro revisione solo in presenza di fatti sopravvenuti,...
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