Con sentenza n. 10752 del 21 aprile
2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, a
seguito della riforma del diritto societario, attuata dal D.L.vo 17 gennaio
2003, n. 6, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali,
conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il
venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si
determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
a) l'obbligazione della società non si
estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore
sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto
riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che,
"pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente
responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di...
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