Con ordinanza n. 14117 del 23 maggio 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, in capo al produttore cinematografico, sussistono due ordini di diritti, ovvero il diritto primario, attribuito espressamente dagli artt. 45 e ss. della legge sul diritto di autore, ed al quale si applica l’art. 32 l.d.a. (con una durata di 70 anni decorrenti dalla morte dell’ultimo dei coautori), e il diritto secondario o connesso su tutti i supporti da esso realizzati su cui è stata impressa l’opera, che gli dà titolo alla riproduzione e duplicazione dei supporti ed alla loro distribuzione e commercializzazione. Tale interpretazione è coerente con l’orientamento espresso dalla Suprema Corte nelle sentenze nn. 3004/1973 e 16771/2012, nelle quali è stato affermato che la legge attribuisce al produttore non il semplice esercizio di un diritto altrui, ma la titolarità, ex lege, di un diritto proprio, avente ad oggetto l’utilizzazione economica...
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