Con ordinanza n. 2518 del 3 febbraio 2025, la sezione lavoro
della Corte di Cassazione ha affermato che sono diversi i presupposti e la
funzione, ma anche i criteri valutativi, dell’assegno ordinario di invalidità
ex lege 222/84 ed dell’assegno mensile di assistenza per invalidi civili ex
lege 118/71: per il primo, l’ordinamento predispone una tutela ai soggetti
affetti da patologie causative di una riduzione della capacità lavorativa a
meno di un terzo, che si traduce in una invalidità ridotta e permanente in
relazione allo svolgimento e richiede la verifica di presupposti sanitari,
assicurativi e contributivi; per il secondo si tratta di una forma assistenziale
in favore di soggetti che si trovino in condizioni psico-fisiche connotate da
una generica riduzione della capacità lavorativa, la cui diversa percentuale
incide sul tipo di prestazione fruibile, e richiede la ricorrenza di requisiti
sanitari, economici, anagrafici.
La nozione di invalidità...
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