Con ordinanza n. 7929 del 20 marzo 2023,
la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha escluso l’equiparazione
dei partiti politici ai gruppi parlamentari ai fini dell'applicazione delle
limitazioni all'esercizio dei diritti spettanti ai creditori dei partiti
politici previste dall'art. 6-bis, L. 3 giugno 1999, n. 157.
Il partito politico risulta definito dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 10094 del 18 maggio 2015, hanno affermato che «il partito politico ha natura di associazione privata non riconosciuta come persona giuridica, regolata in via generale dalle norme del codice civile». Conseguentemente, la medesima pronuncia è pervenuta a escludere che ai partiti politici possa riconoscersi «la natura di organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà di un potere dello Stato per la delimitazione di una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali" (ordinanza n. 79 del 2006;...
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