Con ordinanza n. 19714 dell’11 luglio 2023, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che se è vero che la nullità del contratto per contrasto con norme imperative costituisce bensì eccezione in senso lato come tale rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (art. 1421 c.c.), è anche vero, però, che, al pari delle mere difese, anche la rilevabilità officiosa delle eccezioni in senso lato, se non è condizionata all’onere di allegazione dei fatti per esse rilevanti, né tanto meno al rispetto dei termini di preclusione fissati per l’esercizio dei poteri assertivi delle parti, lo è pur sempre però (condizionata) alla emergenza ex actis degli elementi sulla cui base quella eccezione (o difesa) possa essere rilevata d’ufficio o dedotta dalla parte interessata (v. Cass. civ., sez. un., 7 maggio 2013, n. 10531; Cass. civ., 1° settembre 2021, n. 23721; Cass. civ. 6 maggio 2020, n. 8525; Cass. civ. 31 ottobre 2018, n. 27998; Cass. civ....
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