Con sentenza n. 41173 del 23 ottobre-8 novembre 2024, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta in merito al tema dei limiti del sindacato del giudice di appello e della regola di giudizio applicabile allorquando siano presenti le parti civili, a fronte di un gravame nel merito proposto da un imputato che non rinunci alla prescrizione e di un reato che, all'atto della decisione da assumere, si presenti ormai prescritto.
Le Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un. 28 maggio 2009, n. 35490) hanno enunciato il seguente principio di diritto: «allorquando, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., il giudice di appello - intervenuta una causa estintiva del reato - è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova». La pronuncia accorda al giudice di appello di potere di addivenire...
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