Con
sentenza n. 35448 del 29 maggio-20 settembre 2024, la prima sezione penale della
Corte di Cassazione ha affermato che il recesso attivo si realizza quando chi
abbia dato inizio a una condotta criminosa, superando la soglia del tentativo,
inverta la direzione del processo causale avviato, agendo, in senso contrario,
nell'intento di impedire la realizzazione dell'evento originariamente voluto.
L'art.
56, comma 4, c.p. riconosce, invero, la relativa diminuzione di pena a chi
volontariamente impedisca l'evento, ovvero tenga una condotta attiva volta a
scongiurarlo (Cass. pen., sez. V, 16 dicembre 2020, n. 12045), di modo che – è
stato precisato in giurisprudenza – la decisione di porre in essere una diversa
condotta finalizzata a scongiurare l'evento appaia «frutto di una scelta
volontaria dell'agente, non riconducibile a una causa indipendente dalla sua
volontà o necessitata da fattori esterni» (Cass. pen., sez. III, 28 novembre 2018,
n. 17518).
Ne discende...
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