La sesta Sezione penale della
Cassazione, con sentenza 27 aprile 2026, n. 15023 (ud. 1° aprile 2026),
chiarisce in modo netto i presupposti applicativi del delitto di oltraggio a
pubblico ufficiale, tracciando una linea di confine che evita facili
automatismi tra offesa e rilevanza penale.
Il principio affermato è preciso:
ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 341-bis c.p., non è
sufficiente che l’offesa sia rivolta al pubblico ufficiale in un luogo aperto
al pubblico, ma è necessario che essa avvenga alla presenza di almeno due
persone estranee alla pubblica amministrazione di appartenenza del soggetto
passivo. Non possono, dunque, essere computati gli agenti presenti per ragioni
di servizio.
La vicenda si colloca all’interno di un istituto penitenziario, ove il ricorrente, detenuto in regime di isolamento, aveva rivolto espressioni offensive e minacciose nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria durante una perquisizione della...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
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