Con sentenza n. 424 del 23 novembre 2023-5 gennaio 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di continuazione, ha affermato che l'unicità del disegno criminoso, costituente il presupposto indispensabile per la sua configurabilità, non può identificarsi con la generale inclinazione del soggetto a commettere reati sotto la spinta di fatti o circostanze occasionali, più o meno collegate tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole, dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato sin dall'inizio nelle sue linee essenziali, per conseguire un determinato fine, a cui, di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per la sua attuazione. Anche perché, se si ragionasse diversamente, si attuerebbe uno sconto premiale a colui che delinque un numero maggiore di volte. Va anche ricordato...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Piermaria Corso
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