Con ordinanza n. 21111 del 29 luglio 2024, la prima sezione civile
della Corte di Cassazione ha ribadito i presupposti per l’attribuzione
dell’assegno divorzile in caso di definizione giudiziale della crisi coniugale.
Com’è noto, ai sensi dell’art. 5, comma 6, L. 898 del 1970, «Con la
sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle
ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno
alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di
quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi
anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge
di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando
quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni
oggettive».
La giurisprudenza più recente di legittimità (a partire...
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