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Con sentenza n. 25770 del 17 maggio 2023 (dep. 14 giugno 2023), la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha ricordato che la fattispecie di strage (art. 422 c.p.) richiede espressamente, oltre all'intenzione di uccidere ed alla causazione della morte di almeno una persona, il compimento di atti tali da «porre in pericolo l'incolumità pubblica».
Non a caso, infatti, essa si trova catalogata tra i delitti contro l'incolumità pubblica (titolo VI del codice penale) e, specificamente, tra i delitti di «comune pericolo mediante violenza» (capo I).
Il requisito del pericolo per l'incolumità pubblica distingue, dunque, la strage dall'omicidio e dagli altri delitti contro l'incolumità personale, giustificandone un trattamento sanzionatorio particolarmente rigoroso.
Esso reclama, pertanto, un'ineludibile valorizzazione in sede interpretativa, sia sul piano dell'elemento oggettivo del reato, sia su quello (correlato) dell'elemento soggettivo.
Se ne desume che il delitto di cui...
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