Con sentenza n. 26526 del 2 aprile-5 luglio 2024, la terza sezione della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali in merito ai presupposti per la configurabillità di un “gruppo criminale organizzato”.
L’elemento "strutturale-organizzativo" assurge ad elemento tipizzante-selettivo della fattispecie associativa destinato a fornire "materialità" al fatto, in ossequio al principio di necessaria (quantomeno) potenziale offensività del reato, sotto il profilo della idoneità e adeguatezza dell'azione a ledere in modo permanente il bene protetto. Occorre però considerare che il fattore organizzativo non è un'esclusiva dei reati associativi. Esso può costituire anche modalità esecutiva dei reati a concorso eventuale di persone nel reato (art. 112, comma 1, n. 2, c.p.) ed è elemento costitutivo di altri (per esempio, il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452 quaterdecies c.p.). Sicché l'elemento organizzativo...
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