Con ordinanza n. 19 del 2 gennaio 2025, la prima sezione
civile della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di conversione del
contratto nullo.
L’art. 1424 c.c. stabilisce che «il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità».
La norma è attuazione del principio generale di conservazione del negozio giuridico che informa il nostro ordinamento. In sostanza, con l’istituto della conversione del negozio nullo viene offerta la possibilità ad un contratto nullo di produrre effetti come contratto di diverso tipo, di cui abbia i requisiti di forma e sostanza, a condizione che le parti lo avrebbero verosimilmente voluto, se avessero saputo che quello posto in essere era affetto da nullità. Per valutare se ricorra o meno la possibilità di...
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