Con
ordinanza n. 27702 del 25 ottobre 2024, la seconda sezione civile della Corte di
Cassazione ha affermato che, ai fini della risoluzione di un contratto a
prestazioni corrispettive ai sensi dell’art. 1453 c.c., non è sufficiente la
sussistenza di un inadempimento caratterizzato da gravità, ma occorre altresì,
che questo, quand’anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, sia
imputabile a dolo o quantomeno a colpa del debitore, non essendo sufficiente,
perché sia ravvisabile la responsabilità di quest’ultimo, la sua diffida ad
adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. mediante richiesta fatta per iscritto
dal creditore (Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2013, n. 6551, non massimata;
Cass. civ., sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2553; Cass. civ., sez. III, 15 luglio
2005, n. 15026; Cass. civ., sez. II, 14 luglio 2000, n. 9356; Cass. civ., sez. II,
8 luglio 1983, n. 4591).
Quanto al primo requisito, l'importanza delle inadempienze di una delle parti va valutata non...
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