Con sentenza n. 1923 del 28 gennaio 2025, la prima sezione civile della
Corte di Cassazione ha affermato che il danno da illecito concorrenziale rientra
quelli denominati lungolatenti sono caratterizzati dalla presenza di un
segmento temporale, di significativa – e perciò non trascurabile – entità, che
separa l’insorgenza del danno dalla sua percezione.
La lungolatenza del danno fa sì che il titolare del diritto possa dirsi in stato di inerzia, rispetto all'esercizio del diritto risarcitorio, solo a partire dal momento in cui sia adeguatamente edotto delle circostanze dell’illecito concorrenziale: sicché l'azione risarcitoria da intesa anticoncorrenziale si prescrive, in base al combinato disposto degli art. 2935 e 2947 c.c., in cinque anni dal giorno in cui chi assume di aver subito il danno abbia avuto, usando l'ordinaria diligenza, ragionevole ed adeguata conoscenza del danno e della sua ingiustizia (così Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2305). Ai fini...
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