Con sentenza n. 10529 del 31 dicembre 2024, la seconda sezione del Consiglio di Stato ha affrontato la questione del collocamento fuori ruolo del personale del Corpo della Guardia di finanza disciplinato dagli artt. 1 e 6, L. n. 1114/1962. Con il codice dell’ordinamento militare, che disciplina l’organizzazione, le funzioni e l’attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate, non è stata apportata alcuna innovazione alle disposizioni proprie del Corpo della Guardia di finanza; in tal senso, in modo espresso, prevede, al secondo comma, l’art. 1 (“Oggetto e ambito di applicazione”) cod. ord. mil., che dispone lo stesso per gli ordinamenti del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Dunque, le disposizioni del codice dell’ordinamento militare applicabili al personale del Corpo della Guardia di finanza sono soltanto quelle elencate dall’art. 2136 del codice stesso, il quale stabilisce quali articoli sono applicati al personale del Corpo “in quanto compatibili” con le disposizioni proprie di quest’ultimo; le disposizioni del codice che fanno specifico riferimento al Corpo della Guardia di finanza (ad es. artt. 210, co. 1.1, e 243 cod. ord. mil.); nonché (direttamente o in virtù della clausola di corrispondenza contenuta nell’art. 2115 cod. ord. mil.) quelle a cui fanno richiamo le disposizioni proprie del Corpo (ad es., in forza dell’art. 10 della l. 25 aprile 1959, n. 189, al personale della Guardia di finanza continuano ad applicarsi in automatico tutte le disposizioni in materia di disciplina previste per gli appartenenti all’Esercito Italiano), talvolta in funzione suppletiva (si v. ad es., in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali, l’art. 62, D.L.vo 19 marzo 2001, n. 69, e, in materia di stato dei sottufficiali, l’art. 1, L. 17 aprile 1957, n. 260). Tuttavia, l’art. 891 cod. ord. mil. non figura tra le disposizioni elencate dall’art. 2136, non contiene alcun riferimento al personale del Corpo della Guardia di finanza e non è richiamato dalla disciplina propria di quest’ultimo, né direttamente, né in forza della clausola di corrispondenza di cui all’art. 2115 (per la quale “I rinvii contenuti nelle fonti normative vigenti a disposizioni o istituti riprodotti nel presente codice e nel regolamento, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni e istituti dei citati codice e regolamento”). A quest’ultimo proposito, in particolare, il combinato disposto dei commi 1 e 6 dell’art. 6 della L. n. 1114/1962, in materia di collocamento fuori ruolo, non implica l’estensione al Corpo della Guardia di finanza delle disposizioni specifiche valevoli per l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica (e quindi neppure, in forza di rinvio mobile, le successive previsioni corrispondenti), bensì estende a tale Corpo, nei limiti della compatibilità, le disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei dipendenti statali che sono contenute nell’art. 1 della stessa legge e che sanciscono, per quanto qui rileva, la competenza dell’amministrazione interessata. Difatti, l’art. 6, comma 1, della legge n. 1114/1962 estende, nei confronti degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, l’applicazione del primo comma dell’art. 1 della medesima legge, per cui «il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può … con decreto dell’amministrazione interessata … essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri», disciplinando diversamente la relativa autorizzazione (del Dipartimento della funzione pubblica, per l’art. 1; del Presidente del Consiglio dei ministri, per l’art. 6, comma 1; sulla funzione di sintesi di tale autorizzazione, si v. il parere assunto dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell’adunanza del 21 marzo 2005 sull’affare n. 9144/04) e il relativo procedimento. A sua volta, l’art. 6, comma 6, della legge prevede che «le disposizioni dei commi precedenti si applicano, per quanto compatibile, anche al personale dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché al personale militare in genere in forma volontaria o rafferma» e, quindi, estende ulteriormente l’applicabilità dell’istituto del collocamento fuori ruolo per come previsto dall’art. 1 per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, per quanto compatibile, laddove, come si è appena visto, è stabilito che sia disposto «con decreto dell’amministrazione interessata». L’applicabilità nel caso di specie dell’art. 891 cod. ord. mil. in luogo dell’art. 1 della l. n. 1114/1962 non trova conferma nelle disposizioni del “Testo unico sulla mobilità del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri” di cui alla circolare n. 379389/09 dell’11 novembre 2009 - Edizione 2013, aggiornamento del 12 gennaio 2017, del Comando Generale della Guardia di finanza. In tale testo (a pag. 123 ss.), il richiamo dell’art. 891 figura semplicemente nell’elenco delle fonti normative in materia e, invece, si prevede espressamente, a proposito della formalizzazione del provvedimento di collocamento fuori ruolo, che «Una volta ottenuti i previsti nulla osta e il necessario consenso del militare, l’Amministrazione procede alla predisposizione di apposito decreto direttoriale» (ivi, pag. 125).