Con
sentenza n. 23557 del 3 settembre 2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione
è intervenuta sul computo delle azioni proprie ai fini del quorum assembleare.
L’art. 2357-ter c.c. prevede, al comma 2, che il diritto di voto delle azioni proprie è sospeso, ma che dette azioni sono «computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea»; opposta regola è operante per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, in quanto per esse «il computo delle azioni proprie è disciplinato dall'art. 2368, comma 3», e quindi dette azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione». L’odierna versione del comma 2 dell’art. 2357-ter è frutto dell’intervento legislativo attuatosi col D.L.vo n. 224 del 2010, il quale ha fatto venir meno la previsione, contenuta nel vecchio...
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