Con ordinanza
n. 21715 del 20 luglio 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione
ha affermato che, dal combinato disposto degli artt. 44 e 45 L.d.A., emerge che
la legge attribuisce la contitolarità dell’opera cinematografica all'autore del
«soggetto», all'autore della «sceneggiatura», all'autore della «musica» (se
composta appositamente per l’opera cinematografica), al «direttore artistico»
(regista), con la conseguenza che agli autori sono stati attribuiti i diritti
di utilizzazione economica previsti dagli artt. 12 e ss. della legge sul
diritto d’autore. Al «produttore» è stato, invece, riconosciuto solo
“l’esercizio” dei diritti di utilizzazione economica dell'opera
cinematografica, nei limiti indicati dai successivi articoli.
La legge sul diritto d’autore non ha quindi direttamente attribuito al «produttore» la titolarità dei diritti utilizzazione dell’opera cinematografica, e ciò a differenza di quanto è stato previsto...
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