Con ordinanza n. 8674 del 27 marzo 2023,
la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito il costante
indirizzo giurisprudenziale secondo cui il contratto d'opera professionale con
la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta ad substantiam e
l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione
del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà
all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del
compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua
sussistenza possa ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che
abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto
di rilevanza interna di natura autorizzatoria (Cass. civ., sez. II, 31 ottobre
2018, n. 27910; Cass. civ., sez. II, 15 giugno 2020, n. 11465).
Invero, in tema di contratti conclusi dalla pubblica amministrazione, la Suprema...
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