Con ordinanza n. 6639 del 14 febbraio-13 marzo 2025, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che il «contratto di credito collegato» è definito, dall'art. 121, comma 1, lett. d), TUB come «contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito», disciplina che esonera il giudice di merito dall’affrontare il tema della riconducibilità della figura tipica di credito al consumo al «mutuo di scopo», poiché è la legge stessa a configurare un collegamento negoziale a carattere funzionale per il quale, a determinate condizioni contratto di credito e contratto di acquisto vengono ad essere...
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