Con ordinanza n. 31257 del 6 dicembre 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, poiché nel codice civile tra le norme sulla locazione e quelle sull’affitto, compreso l’affitto di azienda, corre il rapporto tipico tra norme generali e norme speciali, se la fattispecie non è regolata da una norma specificamente prevista per l’affitto dovrà farsi ricorso alla disciplina generale sulla locazione di cose, salva l’incompatibilità con la relativa normazione speciale. Consegue che la violazione, da parte dell’affittuario, dell’obbligo di restituzione dell’azienda all’affittante per scadenza del termine dà luogo, a carico del primo, a responsabilità a norma dell’art. 1591 c.c. dettato in tema di locazione, mancando nella disciplina dell’affitto una norma che regoli i danni per ritardata restituzione e non essendo l’art. 1591 c.c. incompatibile con la normazione speciale sull’affitto (sentenza 28 gennaio 2002, n....
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