Con
ordinanza n. 27427 del 23 ottobre 2024, la sezione lavoro della Corte di Cassazione
ha affermato che, al di là dello sfociare del pregiudizio (danno-conseguenza)
in condizioni di patologia psicofisica, qualora venga in gioco la violazione
del diritto al riposo e dunque della personalità del lavoratore, il danno è in
re ipsa (Cass. civ. 24563/2016; Cass. civ. 14710/2015; Cass. civ. 16398/2004
citate).
La misura dell’impegno di disponibilità, specie se concentrata maggiormente in alcuni archi temporali, più o meno estesi, può integrare la negazione in sé di un tratto della vita personale e dunque un danno alla personalità morale del lavoratore, per essersi perduto il riposo ed essersi in tal modo realizzata un’interferenza illecita nella sfera giuridica inviolabile altrui (art. 2 Cost.) munita, in questo, di specifico riconoscimento costituzionale (art. 35, comma 1, e nei principi sottesi all’art. 36, commi 2 e 3 Cost.), oltre che di riconoscimento in fonti...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
WEBINAR
PACCHETTO ESERCITAZIONI TUTTE LE MATERIE - CONFRONTO INDIVIDUALE CON I PROFESSORI
Alberto Marcheselli, Giuliana Passero, Massimo Scuffi