Con
ordinanza n. 27867 del 29 ottobre 2024, la quarta sezione civile della Corte di
Cassazione è intervenuta in tema di danno differenziale.
Indubbiamente, la giurisprudenza ha affermato che «in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l’accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno c.d. differenziale, sia nel caso dell’azione di regresso proposta dall’INAIL, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all’elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso» (Cass. civ., sez. lav., 19 giugno 2020, n. 12041).
In particolare, ha chiarito che le somme eventualmente versate dall’INAIL...
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