Con sentenza del 4 marzo 2021 (dep. 24 maggio 2021), n. 20416
la quarta sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in
relazione alla configurabilità del delitto di epidemia colposa di cui all’art.
438 c.p. – in virtù del quale è punito chiunque cagioni un’epidemia mediante la
diffusione di germi patogeni – nella forma omissiva.
Secondo l’orientamento consolidato della dottrina e della
giurisprudenza, il fatto tipico previsto nella norma è modellato secondo lo
schema dell'illecito causalmente orientato, in quanto il legislatore ha circoscrittola
punibilità alle sole condotte che abbiano cagionato l’evento secondo un preciso
percorso causale e cioè mediante la propagazione volontaria o colpevole di
germi patogeni (Cass. pen., sez. IV, 26 gennaio 2011, n. 2597).
Nello specifico, la materialità del delitto è costituita sia da un evento di danno rappresentato dalla concreta manifestazione, in un certo numero di persone, di una malattia...
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