Con la sentenza n. 43108 del 10 ottobre-26 novembre 2024, la terza
sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta in materia di esercizio
abusivo della professione.
È costante l'affermazione, nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui l'art. 348 c.p. è una norma penale in bianco, che presuppone l'esistenza di norme giuridiche diverse che, dettando le condizioni per l'esercizio di una determinata attività professionale, prescrivono il possesso di una speciale abilitazione dello Stato ed impongono altresì l'iscrizione in uno specifico albo, definendo in tal modo le cosiddette "professioni protette" (Cass. pen., sez. II, 7 marzo 2017, n. 16566). Quel che rileva, ai fini della integrazione del reato in esame, è l'esercizio della professione in assenza dei provvedimenti abilitativi sia perché mai conseguiti (Cass. pen., sez. VI, 18 novembre 1994, n. 3785), sia perché venuti meno in esito a provvedimenti di radiazione e sospensione (Cass. pen., sez....
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