Con sentenza n. 3418 del 29 ottobre 2024-28 gennaio 2025, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che il delitto tentato (art. 56 c.p.) essendo una fattispecie autonoma rispetto al reato consumato (tra le tante, Cass. pen., sez. II, 14 novembre 2014, n. 6337), richiede, come tutti i reati, la sussistenza sia dell'elemento soggettivo che oggettivo. L'elemento soggettivo, con l'eccezione del dolo eventuale pacificamente ritenuto incompatibile con il tentativo, è identico a quello previsto per il reato che il soggetto agente si propone di compiere. L'elemento oggettivo, invece, presenta spiccate peculiarità in quanto ruota intorno a tre concetti: l'idoneità degli atti; l'univocità degli atti; il mancato compimento dell'azione o il mancato verificarsi dell'evento. Il fondamento della punibilità del tentativo, d'altro canto, deve essere ravvisato nella esposizione a pericolo, o nella mancata neutralizzazione di un pericolo, per il bene giuridico...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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