Con ordinanza n. 10291 del 18 aprile
2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta sulla
spettanza di quota della pensione di reversibilità in favore del coniuge
divorziato in caso di definitiva rinuncia all’assegno divorzile.
L'art. 9, comma 2, L. 1° dicembre 1970, n. 898 prevede che «in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza». L'art. 5, L. 28 dicembre 2005, n. 263 reca, poi, un'interpretazione autentica dell'indicato art. 9, comma 2, specificando che tale disposizione debba interpretarsi «nel senso...
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