Con
sentenza n. 12356 del 31 marzo 2025, la terza sezione penale della Corte di Cassazione
ha affermato che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un.,
30 maggio 2019, n. 41736, Bajrami): (a) il principio di immutabilità di cui
all'art. 525 c.p.p. richiede che il giudice che provvede alla deliberazione
della sentenza sia non solo lo stesso che ha assunto la prova ma anche quello
che l'ha ammessa, fermo restando che i provvedimenti sull'ammissione della
prova emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non
espressamente modificati o revocati; (b) l’intervenuto mutamento della
composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia
prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di
quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i
poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 c.p.p. anche con
riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa; (c) in caso
di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle
parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria
composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui
ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più
possibile; (d) la facoltà per le parti di richiedere, in caso di mutamento del
giudice, la rinnovazione degli esami testimoniali presuppone la necessaria
previa indicazione, da parte delle stesse, dei soggetti da riesaminare nella
lista ritualmente depositata di cui all'art. 468 c.p.p..
In base a tale indirizzo, le parti hanno il diritto di chiedere la rinnovazione delle prove già assunte dal giudice di originaria composizione ma se non esercitano tale diritto di tali prove dichiarative può essere data lettura ai sensi dell’art. 511, comma 2, c.p.p., fermo restando il potere-dovere del giudice di esercitare le sue prerogative ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa.
Sull’argomento è intervenuto il legislatore della riforma che, interpolando l’art. 495 c.p.p. con l’inserimento del comma 4-ter, (aggiunto dall’art. 30, comma 1, lett. f, D.L.vo n. 150 del 2022; cd. riforma Cartabia), ha disciplinato il diritto delle parti di ottenere l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni davanti al giudice sostituito limitando l’esercizio di tale diritto ai soli casi in cui l’esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. L’art. 495, comma 4-ter, c.p.p., non incide sulla regola della immutabilità del giudice che decide, stabilita dall’art. 525, comma 2, c.p.p., bensì sul diritto alla prova in caso di mutamento del giudice che ha proceduto all’istruttoria dibattimentale. La lettera della norma non sembra dare adito a dubbi sul fatto che tale diritto incontra il solo limite della pregressa videoregistrazione della prova dichiarativa, sicché, quando manchi tale presupposto, il giudice subentrante non può rinnovare la valutazione di manifesta superfluità o irrilevanza della prova ma deve dar corso alla sua rinnovazione. In altri termini, la locuzione: “ha diritto di ottenere l’esame (…) salvo che” depone chiaramente per l’attribuzione alla parte interessata di un vero e proprio diritto potestativo esercitabile a domanda senza che, come detto, il giudice possa negarne l’esercizio sulla base di una diversa valutazione circa la rilevanza e/o non manifesta superfluità della rinnovazione. Occorre, però, che una domanda vi sia e che sia formulata da chi vi ha interesse, non essendo sufficiente la generica dichiarazione di dissenso all’utilizzazione degli atti precedentemente assunti nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate; occorre dunque una domanda, in assenza della quale, poiché il nuovo esame non ha luogo, il giudice subentrante può utilizzare le dichiarazioni precedentemente rese e contenute nel fascicolo del dibattimento (art. 511, comma 2, c.p.p.).
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Valerio de Gioia, Giuseppe Molfese