Con sentenza n. 18127 del 2 luglio 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha ha reiteratamente affermato che le vittime dei reati di tipo mafioso sono titolari, in presenza delle condizioni previste dalla legge n. 512/1999, di un vero e proprio diritto soggettivo all’erogazione delle somme a carico del Fondo, in quanto l’attività della P.A. al riguardo, è limitata all’accertamento dei presupposti per la concessione e dell’entità dei danni derivati, e resta priva di ogni potestà discrezionale (Cass. civ., sez. un., 29 agosto 2008, n. 21927; Cass. civ., 20 ottobre 2015, n. 21306; Cass. civ., sez. un., 31 luglio 2017, n. 18983).
L’esclusione del potere discrezionale di disporre l’elargizione (che degraderebbe il diritto soggettivo della vittima a mero interesse legittimo) non esclude che, peraltro, il Comitato sia tenuto, nell’ambito della propria attività vincolata, all’accertamento delle condizioni al verificarsi delle quali sorge il diritto...
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